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Legge 30/12/2004 n. 311233. Per l’anno 2005 è confermato il Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari. 234. Al fine di assicurare l’efficace svolgimento delle attività di cui all’articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, l’Istituto per la promozione industriale (IPI) adotta, d’intesa con il Ministero delle attività produttive, appositi programmi pluriennali. I relativi finanziamenti, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e dell’articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono determinati, a decorrere dall’anno 2005, in 25 milioni di euro annui, intendendosi corrispondentemente ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per 16,5 milioni di euro ed all’articolo 60, comma 3, della legge n. 289 del 2002 per 8,5 milioni di euro. 235. All’articolo 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente: « 5-bis. Per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, in materia di riduzione compensata di pedaggi autostradali, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alle imprese di autotrasporto con sede legale e stabilimento operativo nelle aree interessate dalla continuità territoriale, modifica le direttive ivi previste tenendo conto dei costi marittimi gravanti sulle imprese di autotrasporto, nonchè delle distanze chilometriche percorse in mare e per raggiungere i punti d’imbarco. Nelle medesime direttive il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad introdurre il rimborso parziale dei costi marittimi, secondo criteri che garantiscano la parità di condizioni di esercizio tra tutte le imprese del settore». 236. Il fondo di cui all’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, deve intendersi destinato al settore della nautica da diporto, nella misura e con le modalità disciplinate dal combinato disposto della lettera c) del comma 14 dell’articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e del comma 13 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 237. Al fine di incentivare lo sviluppo economico nelle aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelle meridionali, il Consiglio nazionale delle ricerche costituisce un Osservatorio sul mercato creditizio regionale procedendo, d’intesa con le corrispondenti strutture di ricerca delle amministrazioni regionali, alla elaborazione di studi di fattibilità per favorire la creazione di banche a carattere regionale. A tale fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal 2005. 238. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005, è stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di cui all’articolo 18 della legge 1º dicembre 1986, n. 870, in modo da assicurare, su base annua, maggiori entrate pari a 24 milioni di euro a decorrere dall’anno 2005. Una quota delle predette maggiori entrate, pari ad euro 20 milioni per l’anno 2005, e ad euro 12 milioni a decorrere dall’anno 2006, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la copertura degli oneri di cui all’articolo 2, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. 239. I soggetti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1º gennaio 2003, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2005. 240. All’articolo 24, comma 6, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, dopo le parole: «comma 7-bis» sono aggiunte le seguenti: «, e degli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Comitato di cui all’articolo 2 della citata legge n. 801 del 1977, previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze ». 241. Al fine di garantire l’efficienza e la sostenibilità delle infrastrutture olimpiche finanziate, quali opere connesse ai sensi della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e quali opere di accompagnamento ai sensi dell’articolo 21 del- la legge 1º agosto 2002, n. 166, è autorizzato l’utilizzo dei fondi previsti anche successivamente all’evento olimpico onde garantire il completamento funzionale di alcune opere per l’uso post-olimpico. 242. Per il triennio 2005-2007 è autorizzato uno stanziamento pari a 5.418.000 euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, destinato all’adeguamento delle risorse previste per il funzionamento dell’Alto Commissario di cui al comma 2 dell’articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. 243. Nella regione Sardegna, in deroga al disposto dell’articolo 10, comma 15, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e successive modificazioni, sono consentiti i trasferimenti a titolo temporaneo, fino al 31 dicembre 2007, di quote latte anche tra zone disomogenee. 244. All’articolo 141 del testo unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica, di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Nelle cooperative edilizie a proprietà divisa qualora i soci si siano accollati l’intero importo del mutuo pro capite, si può procedere allo scioglimento delle cooperative stesse»; b) al secondo comma, le parole: «previsto dal precedente comma» so- no sostituite dalle seguenti: «previsto dal primo comma». 245. Allo scopo di favorire l’ammodernamento e il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell’adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, la spesa di 5 milioni di euro per la concessione di contributi a favore delle piccole e medie imprese operanti nelle aree per le quali sia stata prevista l’interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto nei limiti della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 246. Per la prosecuzione degli interventi previsti dall’articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di 1 milione di euro. 247. Allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l’area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio. A tal fine, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007. 248. Al fine di incentivare lo sviluppo delle energie prodotte da fonti rinnovabili, con particolare attenzione alle potenzialità di produzione dell’idrogeno da fonti di energia solare, eolica, idraulica o geotermica è istituito, per l’anno 2005, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il Fondo per la promozione delle risorse rinnovabili con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di studi e ricerche nel campo ambientale e delle fonti di energia rinnovabile destinate all’utilizzo per i mezzi di locomozione e per migliorare la qualità ambientale all’interno dei centri urbani. Sono ammessi al finanziamento gli studi e le ricerche che presentino una partecipazione al finanziamento non inferiore alla metà del costo totale del singolo progetto di ricerca da parte di università, laboratori scientifici, enti o strutture di ricerca ovvero imprese per il successivo diretto utilizzo industriale e commerciale dei risultati di tale attività di ricerca e progettuale. 249. Per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 4, comma 160, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. 250. Nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, è istituito, per l’anno 2005, con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro, un Fondo per la promozione e la realizzazione di aree all digital e servizi di T- Government sulla piattaforma della televisione digitale terrestre. 251. Allo scopo di promuovere la ricerca avanzata nei settori di rilevanza strategica per l’industria nazionale, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 destinata al finanziamento di progetti pilota realizzati da società operanti nel settore aeronautico, di cui al- la legge 24 dicembre 1985, n. 808. 252. Il Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio delle imprese, di cui all’articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è rifinanziato per un importo pari a 10 milioni di euro per il 2005. 253. All’articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole: «associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici». 254. Per le esigenze connesse all’esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia costiera, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2005 e per ciascuno degli anni 2006 e 2007, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base interessate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti. 255. Agli enti non commerciali di cui all’articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che abbiano almeno una sede operativa nei territori di cui al decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, si applica la sospensione dei termini di cui all’articolo 4 del citato decretolegge n. 245 del 2002 fino al 31 dicembre 2005 nonchè, per i versamenti non eseguiti a questa ultima data, compresi i sostituti di imposta, l’articolo 3, comma 2, e l’articolo 4, comma 3, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 7 maggio 2004, n. 3354, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2004. 256. Per la prosecuzione degli interventi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di sci alpino del 2005 in Valtellina è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2005. 257. Al fine di garantire la piena realizzazione della misura di riconversione di cui all’articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2002, n. 134, è autorizzata l’ulteriore spesa di 260.000 euro. 258. Al fine di consentire la piena realizzazione degli obiettivi di ammodernamento della flotta peschereccia delle regioni dell’obiettivo 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a liquidare le istanze di contributo ritenute idonee ai sensi del decreto 15 marzo 2002 recante modalità di attuazione delle misure di costruzione di nuove navi e di ammodernamento di navi esistenti non ancora ammesso a finanziamento per mancanza delle relative risorse finanziarie, valutate in 320.000 euro per l’anno 2005.
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